Danno morale da morte: conviene uccidere ... ?

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Danno da morte. Conviene uccidere? PDF [2] Stampa [3] E-mail [4]

Continua a tenere banco anche nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (il commento si riferisce alla sentenza n. 21976 del 19/10/07) la questione del valore da accreditare al cosiddetto danno da morte. Il motivo del contendere nasce dal filone giurisprudenziale facente capo proprio alla Suprema Corte secondo il quale in caso di morte immediata non vi sarebbe la possibilità di configurare un danno da morte patito dal deceduto e trasmissibile quindi agli eredi iure successionis. Diverso trattamento meriterebbero invece le morti che sopraggiungono dopo un “apprezzabile lasso di tempo” dalla lesione subita. Tale orientamento ha posto un ulteriore problema interpretativo che riguarda proprio la configurabilità dell’apprezzabile lasso di tempo dopo il quale il danno da morte entrerebbe a far parte del patrimonio del soggetto danneggiato che, decedendo, consentirebbe il trasferimento ai propri eredi del danno da morte patito. Con quest’ultima pronuncia la sopravvivenza per ventiquattrore  è stata considerata, in astratto, idonea a configurare tale tipo di danno. La Corte di Cassazione per quanto ritenga che la decisione della Corte d’Appello di Milano vada riformata nella misura in cui ha ritenuto che la sopravvivenza di ventiquattrore non costituisse apprezzabile lasso di tempo, prende atto delle difficoltà interpretative che proprio la sua giurisprudenza ha creato ma non intende discostarsene osservando che, per farlo, sarebbe necessario rivedere l’intera materia del danno da morte.  Verrebbe da chiedere alla Corte di Cassazione perché mai non procedere, finalmente, ad una serena revisione di questi criteri che, proprio per la difficoltà di interpretazione che creano, obbligano spesso i danneggiati a rincorrere tutti i gradi di giudizio per comprendere se il numero di ore che il loro caro ha trascorso prima della morte siano sufficienti a consentire l’acquisito, nel suo patrimonio, del danno per la perdita della vita e quindi la trasmissibilità del relativo diritto di risarcimento agli eredi. Proprio tale incertezza consente di dire, e non solo provocatoriamente, che a chi crei un danno grave convenga la morte immediata del soggetto, al quale il danno è stato provocato, piuttosto che la sua sopravvivenza per una apprezzabile lasso di tempo. Seppur guardando la realtà con un certo cinismo è possibile verificare, nella vita di ogni giorno, che sia coloro che creano il danno sia le relative compagnia di assicurazione si siano attrezzate per sfruttare al massimo questa -a volte poco credibile- possibilità di dare diverso valore alla morte. In alcuni casi chi deve erogare il risarcimento spera comunque nella morte sapendo che il suo costo, in termini monetari, è certamente inferiore a quello con il quale dev’essere compensata invece una grave invalidità permanente. Non vi è compagnia di assicurazione che, a fronte di una sopravvivenza non straordinaria, intenda resistere in giudizio per spuntare vantaggi economici grazie alle interpretazioni, a volte discutibili, di alcuni giudici. E’ comunque da sottolineare che, proprio in tale sentenza, la Corte di Cassazione riconosce, ancora una volta, il danno esistenziale allorchè ricorda, quasi a voler difendere un’interpretazione forse non più difendibile che vi è la possibilità di valorizzare il danno conseguente all’interruzione traumatica del rapporto parentale, che si verifica per la morte improvvisa di uno stretto congiunto, potendo i famigliari fare ricorso al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, comprensivi non solo delle sofferenze fisiche, e quindi biologiche, o psichiche ma anche esistenziali consistenti nell’irrimediabile oggettiva e peggiorativa alterazione degli assetti affettivi e relazionali all’interno della famiglia provocati dall’improvvisa mancanza del proprio parente. La Corte di Cassazione ricorda che la liquidazione di questi danni esistenziali va fatta in aggiunta alle altre voci di danno non patrimoniale e la considera come mezzo idoneo ad attribuire un compenso per la morte istantanea di uno stretto congiunto, tenuto conto della gravità ed irreparabilità della perdita subita e del fatto che essa non possa venire altrimenti risarcita. Sappiamo però quanto proprio le compagnie di assicurazione profittino, per un verso, dell’ignoranza di alcuni patrocinatori, in special modo quelli non professionali, circa l’esistenza di queste ultime regole, per l’altro, della loro messa in discussione ad opera sia di parte della giurisprudenza che da parte della dottrina. La conseguenza è che i danneggiati sono comunque costretti a subire tali incoerenze giurisprudenziali e ad adire l’autorità giudiziaria nella speranza di trovare un giudice sensibile alla miglior giurisprudenza e dottrina, disposti a giungere sin in Cassazione per vedere compensato, almeno sotto il profilo da ultimo ricordato, il grave danno subito a causa della perdita di un congiunto successiva ad un più o meno apprezzabile lasso temporale dal momento dell’atto illecito altrui. E’ evidente, ad avviso di chi scrive, la necessità di una regolamentazione della materia non, come vorrebbero le compagnie di assicurazione, in vista di una trasformazione del risarcimento in indennizzo, ma nel segno di una maggior chiarezza che imponga criteri di liquidazione del danno intelligibili ed impedisca, a chi non vuol pagare, di arrabattarsi argomentando spesso disinvoltamente pronunce tra loro discordanti, così che il diritto alla riparazione del torto che nasce dalla perdita del congiunto trovi finalmente occasione per essere composto in un sistema coerente e rispettoso dei principi della Carta Costituzionale tra i quali, all’evidenza, la protezione della vita non può trovare ulteriori occasioni per essere subordinata a necessità di bilancio delle compagnie di assicurazione.



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